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INVIARE UN RECLAMO
Se non sei soddisfatto del servizio offerto o del rapporto contrattuale e desideri sporgere reclamo, puoi inviarlo per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Insurance Agency S.p.A.
Via San Francesco d’Assisi, 10 10122 Torino
indirizzo di posta elettronica: info@intesasanpaoloinsuranceagency.com
indirizzo di posta elettronica intesasanpaoloinsuranceagency@pec.intesasanpaolo.com

I reclami saranno gestiti entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni in caso di necessità di integrazioni istruttorie.

 

AUTORITÀ DI VIGILANZA COMPETENTE IN MATERIA
Se non ti ritieni soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ottieni un riscontro entro 45 giorni, previsti dalla normativa, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria puoi rivolgerti direttamente all’Autorità di Vigilanza competente in materia, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami devono essere inviati a:
IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.4213.3206
indirizzo di posta elettronica: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Per conoscere l'elenco delle informazioni minime da fornire a Ivass, clicca qui.
Puoi utilizzare il “fac-simile di reclamo all’ Ivass”, disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami>Come presentare un reclamo.


RICORSO A COVIP 
Per le sole Forme Pensionistiche Complementari, qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) all’indirizzo:

COVIP 
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 Roma
Fax: 06.69506.306
e-mail: protocollo@pec.covip.it
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.


SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Qualora l'esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Cliente può cercare, ed in alcuni casi è necessario che cerchi, un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.


PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE A POLIZZE VITA SI PUÒ RICORRERE: 
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, per controversie relative al rapporto contrattuale, qualora sia previsto dalle condizioni contrattuali del prodotto sottoscritto, ti segnaliamo la possibilità di accedere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che potranno essere attivati secondo le modalità descritte dalle Condizioni di assicurazione a cui si rimanda per i dettagli.
In ogni caso è obbligatorio avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione, indicato nelle condizioni contrattuali o da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, in quanto condizione necessaria per accedere all’eventuale giudizio successivo.


PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SI PUÒ RICORRERE: 
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, per controversie relative al rapporto contrattuale, ti segnaliamo la possibilità di accedere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che potranno essere attivati secondo le modalità descritte a cui si rimanda per i dettagli.


ARBITRO ASSICURATIVO 
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alternativa agli altri strumenti già previsti in ambito assicurativo quali la mediazione e la negoziazione assistita. Costituisce condizione di procedibilità per l’avvio di un’eventuale azione giudiziaria. Prima di rivolgerti all’Arbitro è necessario che tu abbia prima presentato un reclamo scritto alla Compagnia e che la risposta ricevuta non ti soddisfi oppure che non ti sia pervenuta alcuna risposta entro i termini di legge (45 giorni). I fatti esposti nel ricorso devono essere gli stessi di quelli oggetto del reclamo. Il ricorso si può presentare esclusivamente online tramite il portale: www.arbitroassicurativo.org su cui è possibile consultare i requisiti di ammissibilità e ogni altra informazione utile per la presentazione del ricorso stesso.


MEDIAZIONE 
Le controversie relative a materia assicurativa diverse dal risarcimento del danno da circolazione dei veicoli devono essere sottoposte a un tentativo di Mediazione al fine di tentare di raggiungere un accordo (Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche). Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
Prima di procedere con l’eventuale giudizio, è stua facoltà chiedere alla Compagnia di sottoporre la controversia a un tentativo di negoziazione assistita, al fine di tentare di raggiungere un accordo.


GESTIONE DELLE LITI TRANSFRONTALIERE 
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.